LE NUOVE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE








Con i decreti delegati approvati dal Governo nella seconda metà del ‘97 e con la finanziaria ‘98 il sistema fiscale italiano è stato profondamente modificato.

Molte imposte sono state soppresse o incorporate in nuovi, più razionali tributi (l’Irap, il nuovo sistema delle tasse auto), numerose scadenze sono state accorpate, le procedure di dichiarazione unificate e/o semplificate, le sanzioni rese più razionali e mitigate; sono state accordate al contribuente nuove e importanti possibilità (come, ad esempio, la possibilità di pagare le imposte ratealmente e di compensare crediti e debiti di imposte e contributi); sono state previste notevoli agevolazioni per il volontariato e per le organizzazioni di utilità sociale.

La collana della Guida del contribuente dedica otto numeri di una apposita serie speciale all’illustrazione delle novità della riforma che più incidono sulla vita quotidiana del cittadino e sui suoi rapporti con il fisco.

Gli opuscoli sono distribuiti gratuitamente, fino ad esaurimento, attraverso giornali e riviste e presso gli Uffici finanziari. Altre informazioni sulla riforma possono essere reperite attraverso il sito Internet del Ministero (www.finanze.it), le pagine 389-398 di Televideo e il telefono automatico 164.74.


Sommario

I. INTRODUZIONE - LE NOVITA' DELLA RIFORMA

II. LE AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI

1. Elevazione a 360 milioni del limite massimo dei proventi previsto per poter fruire delle agevolazioni fiscali
2. Esclusione dal reddito imponibile di particolari proventi
3. La riduzione del coefficiente di redditività
4. La detrazione dall’Irpef delle erogazioni in favore delle associazioni dilettantistiche
5. La detrazione dall’Irpeg delle erogazioni in favore delle associazioni dilettantistiche

III. LA NUOVA DISCIPLINA DEI COMPENSI CORRISPOSTI A TERZI

IV. IL TRANSITO DELLE ENTRATE ED USCITE SU CONTI CORRENTI BANCARI O POSTALI

V. ALTRI ASPETTI DI RILIEVO

1. Obblighi statutari vigenti per fruire delle agevolazioni ex art. 111, comma 3 TUIR
2. Obblighi documentali e contabili, IVA forfettaria
3. IRAP
4. Caso di superamento in corso d’anno del tetto di proventi per beneficiare della L. 398/91
5. Rendiconto annuale e contabilità separate

VI. PER SAPERNE DI PIU'

 

I. INTRODUZIONE - LE NOVITA' DELLA RIFORMA

Dopo un lungo iter parlamentare di un progetto di riforma dell’associazionismo sportivo dilettantistico (atto Camera 2761), il Governo ha promosso lo stralcio delle disposizioni tributarie e il loro inserimento nell’art. 25 della L.133/99.

Il resto del progetto di riforma è tuttora all’esame del Parlamento.

La scelta di accelerare l’approvazione delle disposizioni tributarie è stata motivata da tre obiettivi:

– Razionalizzare le agevolazioni vigenti per le associazioni sportive dilettantistiche, disperse in più norme parzialmente obsolete (compensi forfetari di incerta e limitata applicazione, responsabilità personali degli amministratori disciplinate da norme poco chiare e di difficile interpretazione, ecc.)

– Rafforzare il sostegno fiscale delle associazioni sportive dilettantistiche, indebolito da disposizioni inadeguate (limiti di proventi troppo bassi per una moderna associazione sportiva, mancanza di sostegno alle erogazioni liberali private, ed altri aspetti minori);

Introdurre una maggiore trasparenza nel settore, tentando di distinguere le genuine associazioni sportive dilettantistiche dalle società di servizi commerciali che usufruiscono impropriamente delle norme agevolative abusando delle pieghe della legislazione fiscale in questo campo.

In effetti, a fronte dei comportamenti della maggior parte delle associazioni, che hanno applicato sostanzialmente gli adempimenti che ha ritenuto compatibili con la propria sopravvivenza (si può pensare agli oltre 8000 Comuni italiani ed ai relativi circoli e squadre delle più disparate discipline, spesso sorretti dalla passione e dal sostegno di soci e simpatizzanti), l’esplosione della domanda di pratica sportiva di base, e quindi delle imprese di servizio in questo campo, ha portato alla proliferazione di finte associazioni sportive dilettantistiche operanti non solo nel campo dei servizi sportivi, ma anche in quelli collaterali della ristorazione e del divertimento, in quasi totale esenzione fiscale.

Per raggiungere questi obiettivi la legge 133/99 ha introdotto alcune importanti novità:

1. Aumento da 130 a 360 milioni del tetto di proventi al di sotto del quale è possibile avvalersi del regime agevolato della L.398/91 (esonero dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili e di presentazione della dichiarazione IVA, versamenti IVA ridotti e forfettizzati al 50% dell’IVA incassata ad esclusione delle sponsorizzazioni (per cui si versano i 9/10) e cessione dei diritti televisivi (per cui si versano i 2/3), imponibile Irpeg forfettizzato al 3% dei soli proventi.

2. Esclusione dalla base imponibile Irpeg, nella misura massima di 100 milioni per anno, di due eventi annui, se occasionali e saltuari, generatori di proventi da attività commerciali connesse agli scopi istituzionali o da raccolte di fondi effettuate "con qualsiasi modalità"

3. Riduzione del reddito Irpeg dal 6 al 3% dei proventi non esenti.

4. Esclusione dal reddito ai fini Irpef dei compensi "comunque denominati", comprese le indennità di trasferta e i rimborsi forfetari, erogati alle persone fisiche da società sportive dilettantistiche per prestazioni inerenti alla propria attività, per un importo di lire 90.000 per ciascuna prestazione e comunque fino all’importo massimo complessivo annuo di lire 6.000.000. La parte dei compensi che eccede tali limiti viene assoggettata ad una ritenuta secca d’imposta pari al primo scaglione di reddito comprensivo delle addizionali di compartecipazione, il che rende più conveniente e più semplice prestare la propria opera per le associazioni sportive dilettantistiche anche alle figure non strettamente sportive.

5. Agevolazione fiscale delle erogazioni liberali in favore delle associazioni sportive dilettantistiche, che diventano detraibili al 19% fino ad un milione ai fini Irpef se l’erogante è persona fisica, e fino a mezzo milione ai fini Irpeg se si tratta di persona giuridica.

6. Migliore regolamentazione (con decreti attuativi del Ministro delle finanze) degli obblighi di emissione e conservazione documentale, compresi quelli di transito delle entrate ed uscite maggiori o uguali a 100.000 lire attraverso uno o più conti correnti bancari o postali, ai fini di agevolare l’attività di controllo e di contenere l’evasione fiscale e contributiva.

Vediamo in particolare in che consistono le nuove agevolazioni.

II.  LE AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI>

1. Elevazione a 360 milioni del limite massimo dei proventi previsto per poter fruire delle agevolazioni fiscali

In che consiste – In base all’art.25, comma 2, della legge 133/99, viene elevato a 360 milioni il tetto dei proventi da attività commerciali conseguiti nel precedente periodo di imposta al di sopra del quale non è possibile avvalersi delle disposizioni agevolative previste dalla legge n. 398 del 1991.

Tale limite, stabilito in sede di emanazione della citata legge del 1991 nella misura di lire 100 milioni, era stato da ultimo aumentato a lire 130.594.000 a seguito dell’adeguamento annuale previsto dall’art. 1, comma 3, della legge n. 398.

Da quando decorre – Il regime tributario agevolato spetta a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 18 maggio 1999 (data di entrata in vigore delle legge n. 133 del 1999) - e cioè:

– dal 1° luglio 1999, per le associazioni con periodo di imposta 1° luglio/ 30 giugno;

– dal 1° gennaio 2000, per le associazioni con periodo di imposta coincidente con l’anno solare.

A chi spetta – Il diritto di fruire del regime tributario agevolato previsto dall’art. 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, commi 2 e 3, spetta:

– alle associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali, o dagli enti di promozione sportiva, che svolgano attività sportiva dilettantistica e che nel periodo d’imposta precedente alle decorrenze appena indicate abbiano conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi (escluse quindi le quote associative) per un importo non superiore a 360 milioni di lire (tale nuovo limite si applica senza necessità dell’adeguamento annuale operato nel passato);

– alle associazioni senza scopo di lucro e alle pro-loco (alle quali l’art. 9-bis del decreto legge 30 dicembre 1991, n.417, convertito dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, ha esteso l’applicabilità del regime tributario previsto dalla legge n. 398 del 1991).

2. L’esclusione dal reddito imponibile Irpeg di particolari proventi

In che consiste – La legge n. 133 del 1999 (art. 25, comma 1) introduce una nuova agevolazione tributaria in materia di imposizione sui redditi a favore delle associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono delle disposizioni della legge 16 dicembre 1991 n. 398.

L’agevolazione consiste nell’esclusione dal concorso alla formazione del reddito imponibile dell’associazione, dei proventi derivanti dallo svolgimento di attività commerciali occasionali connesse agli scopi istituzionali e di quelli conseguiti tramite raccolte di fondi occasionali e saltuarie effettuate dalle associazioni medesime con qualsiasi modalità (es. raccolte realizzate grazie a somministrazioni di alimenti e bevande, vendite di gadgets pubblicitari durante la manifestazione, sponsorizzazioni relative all’evento specifico, cene sociali, lotterie, ecc.).

L’esclusione dal reddito imponibile non può comunque superare l’importo massimo di lire 100 milioni, per ogni periodo di imposta e nel corso di un massimo di due eventi realizzati nello stesso periodo. La quota dei proventi eventualmente eccedente il tetto sopra definito costituisce quindi reddito imponibile.

Da quando decorre – Questa agevolazione spetta per le manifestazioni realizzate a partire dal 1° gennaio 2000. Per le associazioni che hanno il periodo di imposta a cavallo di due anni (es. 1 luglio – 30 giugno) il limite di 100 milioni si deve applicare per il periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2000, sempre limitatamente alle manifestazioni realizzate dopo tale data.

3. La riduzione del coefficiente di redditività

In che consiste – L’art. 25 della 133/99, comma 3, ha previsto la riduzione del coefficiente di redditività da applicare al reddito imponibile delle associazioni sportive che applicano la legge n. 398 del 1991, costituito dai proventi di natura commerciale. Tale coefficiente passa dal 6 al 3 per cento.

Da quando decorre – Il nuovo coefficiente di redditività del 3 per cento è applicabile dall’inizio del periodo di imposta in corso alla data del 18 maggio 1999, data di entrata in vigore della legge n. 133 del 1999, e pertanto già a partire dalla dichiarazione dei redditi da presentare nel 2000 e da quelle che, sebbene presentate nel 1999, si riferiscono ad un esercizio 98/99 a cavallo dei due anni solari ed in corso all’entrata in vigore della legge 133/99.

4. La detrazione dall’Irpef delle erogazioni effettuate in favore delle associazioni dilettantistiche

In che consiste - L’art. 25, comma 5, della legge n.133 del 1999 ha previsto la possibilità, per le persone fisiche, di detrarre dall’Irpef le erogazioni liberali in denaro, per un importo complessivo annuo non superiore al 19% di L. 1.000.000, effettuate in favore delle società sportive dilettantistiche.

Nel decreto attuativo si prevede che le erogazioni predette devono essere effettuate – sotto pena di perdere il diritto alla detrazione – esclusivamente tramite conto corrente bancario o postale, se di importo non inferiore alle lire 100.000.

5. La detrazione dall’Irpeg delle erogazioni in favore delle associazioni dilettantistiche

Se la donazione viene effettuata da una persona giuridica, la detrazione d’imposta Irpeg è applicabile su una base pari alla metà dell’erogazione, fino ad un massimo di mezzo milione.

Anche in questo caso l’erogazione - sotto pena di perdere il diritto alla detrazione – può essere effettuata esclusivamente tramite conto corrente bancario o postale, se di importo non inferiore alle lire 100.000.

III. LA NUOVA DISCIPLINA DEI COMPENSI CORRISPOSTI A TERZI

In che consiste – In base all’art. 25 comma 4 della legge n. 133 del 1999, sui compensi corrisposti per prestazioni di vario genere inerenti alla propria attività (rimborsi forfetari, indennità, collaborazioni occasionali, collaborazioni coordinate e continuative), le società sportive dilettantistiche operano una ritenuta a titolo di imposta, che esclude cioè ogni ulteriore obbligo Irpef per il percipiente, nella misura del 18,5%, sulla parte del compenso che eccede L. 90.000 per ciascuna prestazione e comunque di L. 6.000.000 nell’anno.

Tale ritenuta deve essere maggiorata delle addizionali di compartecipazione all’IRPEF.

Questa disciplina, per quanto esplicitamente previsto dal decreto applicativo 473/99, sostituisce integralmente quella contenuta nella legge n. 80 del 1986.

Come si applica – In base al decreto 473/99, sono previste le seguenti modalità di applicazione:

1. i compensi erogati da società o associazioni sportive dilettantistiche per prestazioni connesse alla promozione dell’attività sportiva dilettantistica, comprese le indennità di trasferta e i rimborsi forfettari ma esclusi i rimborsi a piè di lista e le indennità chilometriche, non costituiscono reddito per il percipiente persona fisica per un importo di L. 90.000 riferito a ciascuna prestazione e nel limite massimo complessivo annuo di L. 6.000.000.

2. la parte dei compensi che eccede i predetti limiti costituisce reddito per il percipiente da assoggettare a tassazione, senza alcun abbattimento, con la ritenuta a titolo di imposta nella misura del 18,5%, incrementata delle aliquote di compartecipazione delle addizionali all’IRPEF;

3. le società sportive dilettantistiche, ai fini della verifica dei predetti limiti, devono ricevere, all’atto del pagamento dei compensi, una autocertificazione da parte dei percipienti che attesti i compensi della stessa natura erogati da altri soggetti;

4. i soggetti che possono erogare i compensi in oggetto sono: il Coni, le Federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e qualunque altro organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e sia da essi riconosciuto. Sono incluse pertanto le Coop Srl, le Srl e le SpA di natura sportiva dilettantistica i cui statuti sono adeguati ai vincoli di non lucratività stabiliti dai regolamenti vigenti del Coni;

5. i soggetti che erogano i compensi in argomento devono rilasciare apposita certificazione ai percipienti e presentare il modello 770, a prescindere dall’applicazione o meno della ritenuta d’imposta;

6. i soggetti che possono percepire i compensi con ritenuta d’imposta (cioè con imposta versata dall’erogante e sostitutiva di ogni altra obbligazione Irpef a carico del percipiente) sono non solo le figure strettamente sportive (atleti, tecnici, giudici di gara, ecc.), ma anche le altre figure che concorrono all’attività stessa, con esclusione di tutti i dipendenti delle società sportive, degli artisti e professionisti e degli esercenti attività d’impresa;

7. i pagamenti dei compensi, effettuati dalle società sportive dilettantistiche, di importo almeno pari a L. 100.000 devono transitare (come peraltro ogni altra uscita di importo equivalente) attraverso il conto corrente bancario o postale intestato all’associazione; in caso contrario il compenso concorre a formare il reddito Irpef del percipiente e fa decadere dal diritto alle agevolazioni previste dalla L. 398/91 aggiornata. Per i pagamenti di importo inferiore a L. 100.000, fermo l’obbligo di conservazione della relativa documentazione, non sono previste particolari modalità.

Versamenti – Per quanto concerne i versamenti di imposta, questi vanno effettuati con le seguenti avvertenze:

La ritenuta va versata presso il concessionario della riscossione, la banca o gli uffici postali utilizzando il modello F24 e indicando il codice tributo 1043, già istituito per il versamento di altre ritenute a titolo d’imposta, la cui legenda è modificata in "ritenuta a titolo di imposta per prestazioni di lavoro autonomo".

• Le addizionali alla ritenute vanno versate con il modello F24, utilizzando gli ordinari codici già istituiti per il pagamento delle addizionali stesse (es.: addizionale regionale all’Irpef: codice 3802).

• Le ritenute effettuate su ciascuna prestazione, nonché quelle effettuate sull’importo del compenso annuo per ciascun percipiente, vanno versate entro il 16 del mese successivo a quello in cui sono state operate; all’atto di versamento delle ritenute sono altresì versate le relative addizionali.

Caso particolare 1: Poiché legge e regolamento attuativo prevedono un’autodichiarazione all’atto del pagamento su compensi della stessa natura già percepiti, ai fini del conteggio del tetto di reddito esente, l’autodichiarazione va sottoscritta e presentata contestualmente all’effettivo pagamento, anche nei casi in cui esso sia definito come "acconto".

Caso particolare 2: Al fine di ridurre il costo di adempimento della norma sulla ritenuta secca d’imposta, nei casi in cui un percipiente preveda di ricevere compensi da una sola società sportiva dilettantistica può sottoscrivere un’unica autodichiarazione preliminare, salvo tempestive rettifiche di aggiornamento, di esclusione di altri compensi della stessa natura ad opera di altre società sportive. In tal modo possono essere evitate tutte le successive autodichiarazioni.

IV. IL TRANSITO DELLE ENTRATE ED USCITE SU CONTI CORRENTI BANCARI O POSTALI

In che consiste – Ogni entrata ed uscita dell’associazione sportiva dilettantistica beneficiante del regime in esame deve transitare necessariamente, pena la decadenza dei benefici, da uno o più conti correnti bancari o postali, se è di ammontare pari o superiore a 100.000 lire.

Come si applica – Le associazioni aprono uno o più conti, bancari e/o postali, attraverso i quali fanno transitare ogni entrata ed uscita di importo pari o superiore alle 100.000 lire.

Il transito si intende effettuato correttamente quando sono espressamente indicati l’erogante ed il percipiente, e pertanto quando i pagamenti sono effettuati tramite bollettino di conto corrente postale, bonifico bancario, assegno non trasferibile, bancomat o carta di credito. Sono quindi esclusi gli assegni ordinari, la cui destinazione finale non è certa e trasparente.

A chi si applica – Il transito per conti correnti bancari o postali si applica a tutte le società sportive dilettantistiche ed agli altri soggetti "promotori ed organizzatori".

Dunque sono inclusi il Coni, gli enti di promozione sportiva, le Federazioni, ma anche le associazioni sportive dilettantistiche che non usufruiscono del regime agevolato ex L. 398-91.

Caso particolare: Le società "di fatto", ad es. gruppi di persone che si iscrivono ad un torneo, promosso da un ente di promozione sportiva e quindi riservato ad associazioni sportive, non sono tenute ad aprire un conto corrente, in quanto non "organizzatori e promotori" di eventi sportivi, ma devono pagare ovviamente l’iscrizione o altra spesa all’associazione organizzatrice con assegno non trasferibile o con le altre forme previste.

V. ALTRI ASPETTI DI RILIEVO

1. Obblighi statutari vigenti per fruire delle agevolazioni ex art. 111, comma 3 TUIR

Il riconoscimento del carattere associativo per gli enti non commerciali è stato vincolato a parametri più obiettivi dal D. Lgs. 460/97, che ha fissato tra gli altri i seguenti obblighi, riportati nell’art.111 del T.U.I.R.:

a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

b) obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;

d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all’articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell’articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;

f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Nel caso in cui tali vincoli associativi non siano rispettati, decadono dunque le agevolazioni in tema di corrispettivi specifici regolate dall’art.4 comma 4 del DPR 633/72, e dall’art.111 comma 3 del T.U.I.R..

2. Obblighi documentali e contabili, IVA forfettaria

Si riportano gli adempimenti specifici che riguardano gli optanti per il regime speciale ex L.398/91 in tema di obblighi documentali e contabili (come modificati anche dal recente regolamento attuativo della riforma dell’imposta sugli spettacoli D. Lgs. 60/99):

– I soggetti che hanno esercitato l’opzione sono esonerati dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili prescritti dagli articoli 14, 15, 16, 18 e 20 del DPR n.600/73, e successive modificazioni. Sono, altresì, esonerati dagli obblighi di cui al titolo II del DPR n. 633/72.

– I soggetti che fruiscono dell’esonero devono conservare e numerare progressivamente le fatture di acquisto; annotare, anche con un’unica registrazione, entro il giorno 15 del mese successivo, l’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguiti nell’esercizio di attività commerciali con riferimento al mese precedente, nel modello di cui al DM 11.2.97, opportunamente integrato. I suddetti soggetti annotano distintamente nel stesso modello i proventi che non costituiscono reddito imponibile, le plusvalenze patrimoniali, nonché le operazioni intracomunitarie ai sensi dell’art.47 della legge n.427/93.

– Gli stessi soggetti effettuano il versamento trimestrale dell’IVA entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, con le modalità e nei termini previsti dall’articolo 17 del D. Lgs. n. 241/97.

– Per i proventi soggetti all’IVA l’imposta si applica con le modalità di cui all’art. 74, sesto comma, del DPR 633/72, e cioè senza dichiarazione ed obbligo generalizzato di fatturazione e versamento trimestrale con detrazione forfettaria del 50%, salvo che per le sponsorizzazioni (abbattimento del 10%) e per i diritti televisivi (abbattimento di un terzo).

– Le fatture emesse e le fatture di acquisto devono essere numerate progressivamente per anno solare e conservate a norma dell’art. 39 del DPR n. 633/72, e dell’art. 22 del DPR n.600/73, ma non vi è l’obbligo di emettere scontrini e ricevute fiscali.

3. IRAP

La disciplina dell’IRAP è quella, più generale, prevista per gli enti senza attività commerciali e per quelli che si avvalgono di regimi forfetari di determinazione del reddito (D. Lgs. 446/97).

In presenza di attività commerciali, ma di determinazione forfettaria del reddito, in alternativa all’art.10 comma 2 del D.Lgs. 446/97 (che rimanda al metodo più generale previsto dall’art.5 comma 2 dello stesso decreto) ci si può riferire come opzione all’art.17, comma 2: "il valore della produzione netta può determinarsi aumentando il reddito calcolato in base a tali regimi delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente, dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi di quelli per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente", degli interessi passivi ed infine di tutti i compensi a ritenuta secca d’imposta erogati dalle società sportive dilettantistiche ai sensi delle recenti norme qui in esame, compresi i rimborsi forfettari di spesa e le indennità di trasferta.

In assenza di attività commerciali si fa invece riferimento all’art.10, comma 1: "la base imponibile è determinata in un importo pari all’ammontare delle retribuzioni spettanti al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’articolo 47 del testo unico delle imposte sui redditi e dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa di cui agli articoli 49, comma 2, lettera a), nonché per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all’articolo 81, comma 1, lettera l), del citato testo unico n. 917 del 1986". Anche in questo caso la collaborazione coordinata e continuativa e la collaborazione occasionale rientrano nella base imponibile anche se godono dell’agevolazione della ritenuta d’imposta al 19%, liberatoria per l’Irpef; sono esclusi, pertanto, e limitatamente a questo caso, solo i compensi erogati come rimborso forfettario o indennità.

4. Caso di superamento in corso d’anno del tetto di proventi per beneficiare della L. 398/91

Se in corso d’anno viene superato il tetto di 360 milioni di proventi al di sopra del quale non è possibile usufruire dei benefici della L.398/91, si applicano con effetto dal mese immediatamente successivo le disposizioni ordinarie in tema di contabilità.

5. Rendiconto annuale e contabilità separate

Si ritiene utile presentare uno schema tipo di rendiconto annuale, che naturalmente può essere adattato alle varie esigenze.

 

SCHEMA TIPO DI RENDICONTO ANNUALE

  Attiv. Istituz. Attiv. Comm.le TOTALE  
  (1) (2) (3)  
A) Entrate:        
         
– Quote associative x 0 x  
– Corrispettivi specifici (*) x y x +y  
– Proventi ex art. 25, comma 1, L. 133/99 x y x +y  
– Proventi da sponsorizzazioni (**) 0 y y  
– Altri proventi (dettaglio):        
– .................................................................... x y x +y  
– .................................................................... x y x +y  
         
Totale Entrate A 1 A 2 A 3  
         
         
  Att. Istituz. Att. Comm.le Promiscui TOTALE
  (1) (2) (3) (4)
B) Uscite:        
         
– Personale dipendente x y z x+y+z
– Collaboratori x y z x+y+z
– Compensi ex art. 25, comma 4, L. 133/99 x y z x+y+z
– Spese utilizzo impianti x y z x+y+z
– Spese viaggi e trasferte x y z x+y+z
– Acquisto attrezzatura sportiva x y z x+y+z
– Altri costi di gestione (dettaglio):        
– .................................................................... x y z x+y+z
– .................................................................... x y z x+y+z
         
Totale Uscite B 1 B2 B3 B4
         
C) Saldo A1–B 1 A2–B2 A3–B4  
         
D) Attribuzione costi promiscui B3 x (A1/A3) B3 x (A2/A3)    
         
Risultato di Gestione (vedi riquadro) C–D C–D    

(*) La ripartizione dovrà tener conto della conformità dello Statuto alle previsioni contenute nell’art. 111 del T.U.I.R., evenienza cui è subordinata la non tassabilità dei corrispettivi specifici incassati in diretta attuazione degli scopi istituzionali.

(**) Se trattasi di sponsorizzazioni relative a singoli eventi rileveranno nella precedente voce (Proventi ex art. 25, comma 1, L. 133/99).

Il risultato di gestione della colonna 2 costituirà la base per il calcolo del reddito imponibile secondo gli ordinari criteri previsti dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Viceversa, qualora l’Ente si avvalga del regime forfetario di cui alla legge 398/91 rileverà solamente il totale della colonna A2. I Soci dell’Associazione, invece, approveranno il rendiconto nella sua interezza ossia avendo riguardo al risultato complessivo.

 PER SAPERNE DI PIU'

– Articolo 25 della Legge 13 maggio 1999, n.133 ("Disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche").

– Decreto interministeriale 10 novembre 1999, pubblicato nella G.U. n. 275 del 23 novembre 1999 (fissazione del limite dei 100 milioni ai fini della applicazione della agevolazione di cui all’art. 25, comma 1, della legge 133/99).

– Decreto del Ministero delle finanze 26 novembre 1999, n. 473, pubblicato nella G.U. n. 294 del 16/12/1999.

– Circolare 231E/99 ("Applicazione alle Associazioni sportive dilettantistiche delle disposizioni di cui all’art.25, commi 2 e 3, della legge 13 maggio 1999, n. 133).

– Circolare 247E/99 ("Legge finanziaria 2000 e altri recenti provvedimenti normativi di natura tributaria. Primi chiarimenti.").

– Decreto ministeriale attuativo della riforma delle imposte sullo spettacolo (in corso di emanazione alla data in cui questa Guida va in stampa).

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